manos como palomas


Titolo S alto corto
statuto associazione “manos como palomas”
estatuto asociación “manos como palomas”

Articolo 1 - Nome

Sotto il nome "manos como palomas" è costituita un'associazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale, conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.


Articolo 2 - Sede

Sede dell'associazione è a Chiasso, via E. Bossi 30a.


Articolo 3 - Scopo

Scopo dell'associazione è la pratica, l'insegnamento e la promozione del Flamenco in tutte le sue forme (danza, canto, musica, cultura, tradizione, storia, ecc.).


Articolo 4 - Soci

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche interessate al Flamenco.

La domanda di adesione va presentata in forma scritta al comitato, il quale decide in via definitiva. Il rifiuto di una domanda di adesione non deve essere motivato.

I soci dell'associazione acquisiscono il titolo di "Paloma", rispettivamente di "Palomo".


Articolo 5 – Dimissione ed espulsione

Un socio può presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento comunicandolo per iscritto al comitato. Non sarà effettuato alcun rimborso della quota sociale versata per l'anno in corso.

L’assemblea generale può decidere l’espulsione di un socio dall'associazione nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della quota sociale;
b) qualora, con il suo comportamento, egli abbia compromesso o possa compromettere l'immagine o le attività dell'associazione.


Articolo 6 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell'associazione sono le seguenti:
a) le quote sociali annue;
b) i ricavi conseguiti da attività organizzate dall'associazione stessa (corsi, stage, mostre, ecc.);
c) sussidi e sponsorizzazioni;
d) donazioni e legati.



Articolo 7 - Quote sociali

Il contributo sociale annuale a carico dei soci viene fissato annualmente dall'assemblea dei soci.


Articolo 8 - Responsabilità

L’associazione risponde delle proprie obbligazioni solamente con il proprio patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.


Articolo 9 - Organi

Gli organi dell'associazione sono i seguenti:
a) l'assemblea generale;
b) il comitato.


Articolo 10 - Assemblea generale

L'assemblea generale è convocata almeno una volta l'anno dal comitato.

Le decisioni dell'assemblea generale vengono prese per alzata di mano alla maggioranza assoluta dei membri presenti.

L'assemblea generale ha le competenze seguenti:
a) approvazione del verbale dell'assemblea generale precedente;
b) approvazione dei conti dell'associazione;
c) nomina dei membri di comitato;
d) nomina del presidente del comitato oppure di due co-presidenti;
e) determinazione delle quote sociali;
f) espulsione di un membro;
g) modifica degli statuti;
h) decisione su ogni oggetto che gli è sottoposto dal comitato, anche se non figura all'ordine del giorno;
i) scioglimento dell'Associazione e devoluzione dell'eventuale attivo.


Articolo 11 - Comitato

Il comitato è composto di tre o più membri.

Il comitato è eletto dall'assemblea generale e resta in carica per tre anni rinnovabili. Appena eletto, il comitato designa nel suo seno il segretario ed il cassiere.

Il comitato si riunisce quanto è necessario per la sua attività. Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei membri di comitato.

Il comitato ha segnatamente le competenze seguenti:
a) rappresentanza e gestione dell'associazione;
b) preparazione e convocazione dell'assemblea generale;
c) tenuta dei conti dell'associazione;
d) organizzazione delle attività dell'associazione.

Il comitato è libero di sottoporre all'assemblea generale ogni decisione che riterrà opportuna.


Articolo 12 - Rappresentanza

Il comitato impegna l'associazione con firma collettiva a due dei membri del comitato.


Articolo 13 – Anno d'esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 2011.


Articolo 14 – Disposizioni finali

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale costituente, tenutasi in Chiasso, il giorno 18 febbraio 2011.

Per quanto non espressamente previsto da questo statuto fanno stato gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.


Il presente statuto costitutivo è stato redatto e sottoscritto in un unico esemplare originale, allegato al verbale dell’assemblea generale costituente.